ESCLUSIONE IMU 2022

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. La legge individua tre tipologie di immobili:

  • i fabbricati, ossia le unità immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale;
  • le aree fabbricabili, ossia le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici;
  • i terreni agricoli, definizione che comprende tutti i terreni iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli non coltivati.

Soggetti obbligati

In particolare, l'IMU è dovuta da:

  • proprietari;
  • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione (il diritto di abitare un bene altrui in per il bisogno proprio e della famiglia: può essere costituito mediante testamento, usucapione o contratto, per il quale è richiesta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata);
  • soggetto concessionario di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più proprietari, ognuno è tenuto al pagamento dell’Imu in proporzione alla quota posseduta.

Quando l’immobile è concesso in affitto (locazione), è comunque tenuto al pagamento dell’Imu il suo proprietario. Diversamente, in caso di leasing (locazione finanziaria), spetterà al locatario.

Esclusione IMU

Le abitazioni principali, di residenza anagrafica, sono esenti dall'imposta IMU (salvo il caso degli immobili di lusso). Tuttavia, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. 

Sono abitazioni principali (e in quanto tali non comportano il pagamento dell’Imu) anche:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
  • l’immobile, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio alle Forze armate, alle Forze di polizia, ai Vigili del fuoco o dal personale appartenente alla carriera prefettizia (anche nel caso in cui non sia la dimora abituale o la residenza anagrafica);
  • su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta e non locata da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Ancora, sono esenti i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • situati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • a destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • in aree montane o di collina delimitate di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Sono poi esenti gli immobili:

  • posseduti dallo Stato, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (es. servizio sanitario);
  • posseduti da soggetti non residenti in Stati a regime fiscale privilegiato e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e religiose.

Sono esenti i fabbricati:

  • classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • con destinazione ad usi culturali (musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, se improduttivi di reddito);
  • destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
  • di proprietà della Santa Sede;
  • appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, se previsto da accordi internazionali.

Per le abitazioni locate a canone concordato è prevista una riduzione dell’imposta del 75%.

Versamento

L’IMU può essere versata in due rate di pari importo:

  • di acconto, entro il 16 giugno, in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Per il 2022, l’acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU nel 2021;
  • a saldo, entro il 16 dicembre sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, 2022 in questo caso. In caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente;

In alternativa si può scegliere un’unica soluzione entro il 16 giugno. Il versamento è effettuato con:

  • il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
  • la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
  • l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).

Disposizioni speciali IMU 2022

Le norme emanate in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19 tra il 2020 e il 2021 non sono applicabili, per la maggior parte, all’acconto IMU 2022. Infatti si tratta principalmente, di esenzioni che riguardavano l’IMU del 2020 e del 2021.

L’unica disposizione di interesse rimasta è quella relativa agli immobili di categoria catastale D/3 utilizzati per spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti / spettacoli, rispetto ai quali è stata prevista l’esenzione IMU, sia per il 2021 che per il 2022. 

Dal 1° gennaio 2022 è tornata l’esenzione IMU per i fabbricati merce destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
 

Milano, 03/06/2022

Cogede
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