Rinegoziazione Mutuo

A causa dell’avversa congiuntura economica, gli interessi applicati alle rate del mutuo a tasso variabile sono aumentati in maniera significativa nel corso dell’ultimo anno. Per andare incontro alle esigenze dei mutuatari/debitori, la Legge di Bilancio per il 2023 ha previsto la possibilità di rinegoziare il mutuo con la propria banca passando dal tasso variabile al tasso fisso senza costi aggiuntivi.

La rinegoziazione agevolata è concessa a chi ha un mutuo di importo inferiore a 200.000 Euro, un’attestazione ISEE non superiore a 35.000 Euro e non è mai stato in ritardo con i pagamenti, salvo diverso accordo tra le parti.

Rinegoziare vuol dire avviare una procedura che permetta di cambiare le condizioni contrattuali in corso del mutuo attraverso un nuovo accordo con la banca che lo ha erogato. La Legge di Bilancio 2023 consente la rinegoziazione del mutuo a determinate condizione senza che la banca possa sottrarsi.

Il termine per la rinegoziazione del mutuo è fissato al 31.12.2023.

Avviando la procedura di rinegoziazione, il mutuatario ha diritto a ottenere dalla parte mutuante o finanziatore l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al minore tra:

  • l’interest rate swap (IRS) in euro a 10 anni;
  • l’interest rate swap (IRS) in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters.

Al tasso così determinato si somma uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo.

L’applicazione del tasso fisso opera per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo tra le parti, per un periodo inferiore. Le parti del contratto di mutuo (mutuatario e mutuante/finanziatore) possono concordare anche l’allungamento del piano di rimborso per un periodo massimo di 5 anni, purché la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni.

Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il mutuo, secondo le modalità convenute, senza il compimento di ulteriori formalità o annotazioni.

Facciamo un esempio. Chi avesse contratto due anni fa un mutuo a 30 anni, dovrebbe calcolare il nuovo tasso sui 28 anni di mutuo rimanenti e, dunque, prendere a riferimento il tasso IRS a 25 anni, attualmente al 2,33%. Su questo andrà aggiunto lo spread determinato al momento della stipula del mutuo, per arrivare ad un nuovo tasso che dovrà per forza essere inferiore al 5-6%, livello a cui, come ricordato anche dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani, potrebbero spingersi i mutui. Per rincari potenziali, in assenza di rinegoziazione, fino ai 30-40 euro per rata, come stimato dal Codacons.

 

Milano, 14/04/2023

Cogede
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