Alimenti e Bevende al pubblico come indicarli

Con il documento, diffuso il 22 febbraio 2019, dall'Agenzia delle Entrate, si evidenzia la necessità di fare una distinzione chiara tra la somministrazione e la cessione di alimenti e bevande, per consentire l'applicazione dell'aliquota IVA corretta.

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende il commercio al dettaglio connotata dal consumo dei prodotti alimentari nei locali dell’esercizio e nelle pertinenze annesse all'esercizio, anche quando effettuata con distributori automatici.

Non rientra nella somministrazione la vendita di prodotti propri da parte dell’artigiano alimentare (ad esempio, la pizza al taglio, la gelateria) poiché anche se il consumo potrebbe avvenire all'interno dell'area dell'attività, viene a mancare il servizio assistito al tavolo.

Pertanto anche la caratteristica della presenza del personale addetto al servizio al tavolo, costituisce elemento sostanziale di differenziazione della modalità di vendita, di cessione piuttosto che somministrazione.

In merito all'applicazione dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 occorre perciò, ai fini del corretto inquadramento fiscale, distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.

La distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell'ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall'articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (cfr. ris. n. 103 del 2016).

  • la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all'aliquota del 10 per cento, 
  • la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.

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Milano, 04/03/2019