Assegnazione Agevolata Beni ai Soci
La Legge di Bilancio 2023, art. 1 commi da 100 a 105, ha introdotto alcune importanti agevolazioni fiscali a favore dei soci per:
- l’assegnazione e la cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’impresa
- la trasformazione da società commerciale in società semplice.
Le agevolazioni consistono:
- nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva (in luogo delle imposte sui redditi e IRAP) sulle plusvalenze delle società e sulle riserve in sospensione di imposta annullate
- nella possibilità di utilizzare il valore catastale degli immobili, in luogo del valore normale, per la determinazione delle suddette plusvalenze
- nella riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale
- nell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
I requisiti richiesti
Sono ammesse alle agevolazioni fiscali le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2023, assegnano o cedono ai soci:
- beni immobili (terreni e fabbricati), ad eccezione dei beni immobili strumentali per destinazione
- beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa.
Sono ammesse alle agevolazioni anche le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (tipicamente, quindi, società immobiliari di gestione) e che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici.
I vantaggi fiscali
I vantaggi fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2023 consistono:
- nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva pari all’8% (in luogo di imposte sui redditi IRPEF/IRES ed IRAP) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati/ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione; l’imposta sostitutiva è invece pari al 10,5% nel caso di società non operative per almeno due dei tre esercizi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione/cessazione/trasformazione
- nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate (agevolazione che non riguarda, tuttavia, i casi di cessione agevolata, in quanto non vi è alcuna riserva di Patrimonio netto ridotta per effetto della vendita del bene, bensì un corrispettivo)
- nella possibilità di scegliere se, ai fini della determinazione della plusvalenza che è la base imponibile dell’imposta sostitutiva, si intende fare riferimento al valore normale oppure al “valore catastale”, da contrapporre al costo fiscalmente riconosciuto del bene
- nella riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta di registro e nell’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.
Milano, 23/02/2023
Cogede
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