Assunzioni 2021: Sgravi per Giovani e Donne

Misure a favore dei giovani

Per incentivare l’occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine effettuate nel 2021 e nel 2022, la legge di bilancio ha previsto l’estensione dell’esonero contributivo nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6mila euro annui.

L’incentivo è riconosciuto per i lavoratori che, alla data di assunzione o di trasformazione, non hanno ancora compiuto 36 anni di età.

L’esonero contributivo è ammesso alle stesse condizioni per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva nelle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Perché l’esonero contributivo sia fruibile dal datore di lavoro, è necessario che questo non abbia proceduto nei sei mesi precedenti all’assunzione e che non proceda nei nove mesi successivi alla medesima a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva del lavoratore per cui è concessa l’agevolazione.

In chiusura, va segnalato che l’incentivo non può essere utilizzato in caso di conferma in servizio dell’apprendista o in caso di alternanza scuola lavoro.

Misure a favore delle donne

In via sperimentale, per il biennio 2021/2022 e in relazione alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio, sarà possibile beneficiare dell’esonero contributivo previsto dalla legge Fornero, attualmente previsto in via strutturale solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, nella misura del 100% in luogo dell’ordinario 50%, nel limite massimo di 6mila euro annui.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il beneficio si applicherà ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’agevolazione sarà riconosciuta per:

  • 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato;
  • 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato.

L’incentivo sarà subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ed è concesso nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla medesima Commissione a norma del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

In base alla legge Fornero, a partire dal 1 gennaio 2013, in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta, per la durata di 12 mesi, la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.          
Se il contratto è o viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi copre 18 mesi dalla data dell’assunzione.

Le stesse regole valgono anche per le assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea e per le assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dalla residenza.

 

Milano, 08/01/2021

Cogede
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