Attenti al bollo del 21 ottobre

Scade il 21 ottobre 2019 il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre 2019. Si ricorda che il pagamento dell’imposta va effettuato, per ciascun trimestre solare, entro il giorno 20 del mese successivo salvo posticipi per giorni festivi.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si calcola in base al numero di fatture emesse nel trimestre 2019 (trasmesse via SdI o extra SdI) non sono soggette a IVA e di importo superiore a € 77,47moltiplicato per l'importo di 2 euro

La fattura deve riportare la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del DM 17 giugno 2014.

L’imposta può essere versata tramite:

  • servizio online presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • addebito sul conto corrente bancario o postale;
  • modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate

I codici tributo relativi al bollo 

  • “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre”;
  • “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre”;
  • “2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre”;
  • “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre”;
  • “2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI”;
  • “2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI”.

Novita 2020

Le fatture inviate tramite SdI a partire dal 1° gennaio 2020 che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo sono integrate dall’AE attraverso procedure automatizzate.

Altro aspetto molto interessante che parte nel 2020 è che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del bollo, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche.

  • l’ammontare dell’imposta,
  • della sanzione amministrativa ridotta ad un terzo,
  • degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Attenzione però: se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Cogede

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Milano, 17/10/2019