Bonus Facciata

Con la Legge di Bilancio 2020 è stata introdotta una nuova detrazione del 90% suddivisa in rate per la durata di 10 anni per chi effettua nel corso dell’anno 2020 lavori di rifacimento delle facciate delle proprie abitazioni.

A chi spetta

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Per usufruire dell’agevolazione, i contribuenti interessati devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Quali sono gli interventi per i quali poter beneficiare di questa misura?

Sono ammessi al beneficio fiscale gli interventi rivolti al recupero ovvero al restauro della facciata esterna visibile dell’edificio, tra i quali:

  • pulitura, intonacatura e tinteggiatura esterna della facciata;
  • pulitura, tinteggiatura e manutenzione di balconi, ornamenti e fregi (es: marmi e decorazioni);
  • rifacimento di ringhiere;
  • interventi che interessano l’intonaco per oltre il 10% della superficie;
  • impianti pluviali (grondaie).

In merito alle parti dell’edificio sulle quali si può beneficiare del bonus facciate, l’Agenzia delle entrate con la Risposta 185 del 12 giugno 2020, ha cercato di fare ulteriore chiarezza. Nella stessa è stato infatti indicato che gli interventi per i quali è possibile usufruire del beneficio fiscale sono quelli realizzati esclusivamente sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi. Vanno quindi esclusi tutti gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio (coperture, pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli).

I lavori effettuati sulle terrazze NON possono beneficiare del bonus facciate.

Può essere applicato ai lavori effettuati su qualsiasi immobile?

È bene chiarire sin da subito che per poter beneficiare della detrazione è necessario che gli immobili sui quali sono effettuati i lavori siano ubicati nelle zone classificate come zone A o B o in zone ad esse assimilabili:

  • Zona A: ricomprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, incluse le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Sono quindi esclusi tutti gli interventi che vengono effettuati nelle zone C, D, E ed F.

Qual è la documentazione necessaria?

Proprio come per le detrazioni già previste in tema di ristrutturazione e risparmio energetico, anche in questo caso sarà necessario essere in possesso di:

  • idonea ricevuta o fattura;
  • bonifici dedicati;
  • abilitazioni amministrative richieste dal Comune o, qualora si tratti di interventi di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori;
  • certificazione ENEA (ENEA Ecobonus qualora si tratti di interventi di risparmio energetico ed ENEA Bonus Casa qualora si tratti di interventi di ristrutturazione).

A questi documenti si aggiungeranno poi, nel caso di spese da inserire al rigo E61 e seguenti del modello 730/2021, l’asseverazione di un tecnico abilitato e l’attestato di prestazione energetica (APE).

Sconto in fattura e cessione del credito, è possibile beneficiarne per il bonus facciate?

SI. Infatti con l’approvazione del Decreto Rilancio è stata introdotta una novità per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. In questo periodo è possibile beneficiare del bonus facciate con la possibilità di fruire:

  • dello sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al totale, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento. Quest’ultimo potrà poi a sua volta beneficiare del credito d’imposta e potrà a sua volta cederlo ad altri soggetti;
  • della trasformazione in credito d’imposta dell’importo, con la possibilità di cessione a soggetti terzi.

 

Milano, 22/09/2020

Cogede
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