Bonus Facciata o Ecobonus?
In questo articolo diamo luce alla nuova risoluzione dll'Agenzia delle Entrate che riguarda l'ecobonus e il bonus facciate.
Queste agevolazioni hanno dato il via a tutti i grandi condonomi per abbellirsi un pò, efficientandosi allo stesso tempo.
Ma come si può fare? Come si possono gestire i condòmini?
L'Agenzia delle Entrate spiega che l’istante amministratore di un condominio specifica che i lavori di rifacimento del cappotto termico esterno sarebbero agevolabili tanto con il bonus facciate quanto con l’ecobonus (ai sensi dell’art 14 DL n 63/2013).
Ciascun condòmino può decidere di quale agevolazione usufruire?
L’agenzia delle Entrate disciplina una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nel 2020 per interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici ubicati in zona A e B (DM n 1444/196) e chiarisce che il contribuente dovrà scegliere se optare per l’una o per l’altra, quindi per una sola di esse, vista la possibile sovrapposizione, rispettando naturalmente gli adempimenti e requisiti previsti per quella scelta.
Nel caso di specie ogni condomino potrà scegliere in autonomia di quale agevolazione usufruire per la sua parte di spese relative al cappotto termico a prescindere dalla scelta altrui.
Tipologie di Pagamento e Documenti
In merito alla tipologia di pagamento da utilizzare l’agenzia chiarisce che i contribuenti soggetti IRPEF sono tenuti ad eseguire i pagamenti nel modo seguente:
- tramite bonifico bancario o postale
- indicando la causale del versamento
- indicando il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- indicando il numero di P.IVA del beneficiario del bonifico
Secondo quanto chiarito dalla circolare n 2/2020 gli istituti di credito potranno effettuare la ritenuta d’acconto dell’8% all’atto dell’accredito del pagamento al beneficiario.
È bene ricordare che di fondamentale importanza è la conservazione da parte del contribuente della asseverazione del tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi ossia ecobonus o bonus facciate e l’APE (attestato di prestazione energetica) per ogni singola unità redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori del cappotto termico.
L’agenzia ricorda che entro 90 giorni dalla fine dei lavori di rifacimento del cappotto, è necessario inviare telematicamente all’ENEA una scheda descrittiva degli interventi contenente:
- dati identificativi dell’edificio
- dati del soggetto che ha sostenuto la spesa
- la tipologia di intervento
- il risparmio energetico conseguito a seguito dell’intervento
- costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali
- importo utilizzato a base di calcolo della detrazione
La mancata effettuazione dei predetti adempimenti non consente di usufruire del bonus.
Per la fruizione del bonus facciate relativo agli interventi sulle parti comuni occorre che l’amministratore del condominio o un condomino provveda agli adempimenti necessari, in mancanza non si avrà diritto al bonus. La circolare n 2/2020 ha chiarito che il contribuente potrà avvalersi di una sola agevolazione presentando perciò i relativi documenti.
Cessione del Credito e Super Bonus
L'agenzia ricorda inoltre dopo il decreto rilancio la possibilità di cedere il credito è stata estesa anche agli interventi relativi al bonus facciate e che se gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio hanno un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio, (e si rispettano tutte le altre condizioni previste dalla norma) ai condomìni spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (cd.Superbonus).
Milano, 03/09/2020
Cogede
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