Bonus POS per Esercenti
Come illustrato nel comma 2 dell’art. 22 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 sul Credito d’imposta su commissioni pagamenti, il bonus fiscale si applica esclusivamente per le cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Gli esercenti possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat, carte prepagate ecc.).
Ai fini del riconoscimento del bonus, spetterà ai prestatori di servizi di pagamento che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, l’invio dell’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, per tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, i soggetti convenzionatori dovranno trasmettere agli esercenti l’elenco delle operazioni effettuate e relative commissioni addebitate.
La trasmissione di queste informazioni deve avvenire a cadenza mensile (entro il 20° giorno del mese di effettuazione delle operazioni) e per via telematica in modalità sicura (come tramite posta elettronica certificata PEC e la pubblicazione nell’online banking dell’esercente). L’esercente potrà richiedere il credito d’imposta solo a compensazione con il modello F24 tramite il codice tributo 6916 (denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici”) istituito dall’Agenzia delle Entrate e dal mese successivo a quello in cui i relativi costi si riferiscono.
Milano 23/09/2020
Cogede
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