Bonus Pagamenti Elettronici

Per esercenti e professionisti continua il 30% di credito d'imposta sulle commissioni POS.

Il decreto fiscale del 2019 ha introdotto numerose misure che incentivano la tracciabilità dei pagamenti: fra queste, per professionisti e imprenditori, è prevista a partire dal 1 luglio 2020 l'erogazione di un bonus per i pagamenti elettronici, cioè un credito d'imposta del 30% sulle commissioni dei terminali di pagamento POS.

Si tratta di una detrazione sulle spese sostenute da negozianti, esercenti e liberi professionisti per incassare pagamenti elettronici mediante POS, sia fisico che virtuale.


Come funziona

Possono beneficiare del credito d’imposta POS tutti gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, perciò commercianti, esercenti, autonomi e liberi professionisti il cui fatturato annuo riferito all'anno d'imposta precedente risulti uguale o inferiore a 400mila euro.

Il bonus viene attribuito per cessioni di beni o prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori privati.
Non potranno invece essere considerate le commissioni relative a transazioni effettuate tramite terminale POS per cui viene emessa fattura intestata ad una partita IVA.

Le tipologie di transazioni soggette all’erogazione del credito d'imposta sono tutti i pagamenti con carta di credito, debito, prepagata o mediante altri strumenti di pagamento digitali quali e-wallet, smartphone o smartwatch.

Come ottenerlo

Per beneficiare del credito d'imposta è l'operatore finanziario che fornisce il servizio dei terminali di pagamento POS a comunicare mensilmente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, tutte le informazioni e i dati necessari per verificare l'idoneità dell'attività alla ricezione del bonus.

Una volta verificata la legittimità della richiesta, è l'Agenzia delle Entrate a procedere con l'assegnazione del credito all’attività.
 

Come utilizzarlo

Il nuovo credito d'imposta può essere incassato in compensazione tramite modello F24, a partire dal mese successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Il bonus del 30% non concorre alla formazione del reddito e non viene tassato né ai fini IRAP, né ai fini IRES.

 

 

Milano, 14/04/2021

Cogede
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