Bonus Pubblicità: Via alle Comunicazioni

A partire dall'1 e fino al 31 marzo 2021 è possibile presentare la comunicazione che permette l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2021, utilizzando i servizi resi disponibili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, a cui si può accedere tramite Spid, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d'Identità Elettronica, oltre che con Entratel e Fisconline.

Sui siti internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati il nuovo modello e le relative istruzioni, aggiornati sulla base delle modifiche introdotte alla norma istitutiva dell'agevolazione dalla legge di bilancio 2021.

Per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato, a seconda della tipologia degli investimenti, per il riconoscimento del credito d’imposta.
Nel dettaglio, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Per gli investimenti sul canale “Stampa”, dunque, la modifica normativa ha esteso agli anni 2021 e 2022 il regime transitorio inizialmente previsto per il solo anno 2020, individuando già il plafond disponibile.
Invece, per quanto riguarda gli investimenti effettuati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”, si torna alla disciplina a regime: il credito d'imposta viene perciò riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno 2020, a condizione che l'incremento sia pari almeno all'1%.

L'individuazione delle risorse disponibili per la copertura di questi investimenti è rimandata ad un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ogni anno.
In presenza di una richiesta di accesso all'agevolazione per investimenti su entrambi i canali (Stampa ed Emittenti televisive e radiofoniche), il credito d'imposta complessivamente richiesto da ciascun beneficiario sarà quindi determinato dalla somma dei due crediti calcolati ciascuno secondo le specifiche modalità.
Rimane ferma l'applicazione del limite del regime de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione Europea.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti che hanno richiesto l'accesso all'agevolazione, con l'indicazione del credito d'imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.
I richiedenti, dall'1 al 31 gennaio 2022, potranno confermare gli investimenti effettuati inviando la dichiarazione sostitutiva.

In un momento successivo il Dipartimento pubblicherà l'elenco definitivo dei soggetti beneficiari e il credito d'imposta effettivamente spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da utilizzare è “6900”.

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Milano, 03/03/2021

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