Bonus rioccupazione

I rapporti di lavoro ammessi al bonus rioccupazione sono quelli di tipo subordinato instaurati, anche in regime di part-time, sia con contratti a tempo indeterminato che determinato.

Soggetti beneficiari

I soggetti per i quali è possibile il riconoscimento del bonus occupazione sono i beneficiari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) dovuto per le causali di riorganizzazione o crisi aziendale, per i quali non sia intervenuto un accordo finalizzato al loro completo recupero occupazionale, che si rioccupino nel periodo di percezione dell’assegno di ricollocazione.

Determinazione del bonus

Il lavoratore in cassaintegrazione che venga assunto a tempo indeterminato o in apprendistato nel periodo nel quale fruisce del servizio intensivo funzionale alla ricollocazione, avrà diritto alla percezione del c.d. bonus rioccupazione, ovvero un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti erogato nell’ipotesi che non avesse accettato la nuova occupazione. 

Agevolazioni

Per il lavoratore interessato dal bonus rioccupazione è prevista, inoltre, l’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme che gli sono state corrisposte per la cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite di massimo 9 mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Imponibilità fiscale

Il bonus in esame è imponibile ai fini IRPEF quale reddito assimilato al lavoro dipendente. All’atto del pagamento, sarà l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, ad effettuare le ritenute IRPEF, ad applicare le relative detrazioni d’imposta, oltre che ad elaborare l’eventuale conguaglio fiscale di fine anno, dal quale conseguirà il rilascio della Certificazione unica dei redditi.

Milano, 28.08.2019

Cogede
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