Buoni pasto nuove regole

A partire dal 9 settembre 2017 da quando è entrato in vigore il decreto MISE il regolamento sui ticket e buoni pasto ha subito dei cambiamenti; 

Novità Buoni Pasto

In via teorica prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale datata 10 Agosto 2017, i ticket potevano essere utilizzati solo per il pagamento della pausa pranzo durante l'orario di lavoro o al supermercato ora invece saranno spendibili presso

  • esercenti somministrazione alimentari e bevande;
  • mensa aziendale;
  • negozianti di prodotti alimentari, supermercati ed esercenti anche in area pubblica;
  • imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società esercenti attività agricola iscritti al Registro delle Imprese sia per vendita al dettaglio che per consumo sul posto di alimenti provenienti dai propri fondi;
  • attività di agriturismo per la vendita e la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti delle proprie aziende agricole;
  • attività di ittiturismo per la vendita e la somministrazione di prodotti derivanti dall’attività di pesca;
  • vendita al dettaglio in mercatini o spacci aziendali.

Inoltre ora è prevista la cumulabilità dei ticket fino a un massimo di 8 e non oltre, e ci si chiede a quanto serva questa nuova regola in caso di più scontrini consecutivi dallo stesso esercente..

I buoni pasto potranno esser utilizzati sia da dipendenti partime che fulltime che collaboratori indipendentemente dalla presenza o meno in contratto della pausa pranzo.e potranno comunque essere utilizzati al di fuori dell'orario di pausa pranzo esclusivamente per l'acquisto di prodotti alimentari.

I Buoni pasto saranno nominativi, non cedibili e utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale

I buoni pasto in forma cartacea devono riportare: 

  • il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; 
  • la ragione sociale e il codice fiscale della societa' di emissione; 
  • il valore facciale espresso in valuta corrente; 
  • il termine temporale di utilizzo; 
  • uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; 
  • la dicitura «Il buono pasto non e' cedibile, ne' cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o convertibile in denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare». 

Milano, 10/10/2017
Team Cogede Consulting
Il Commercialista di Milano e di Pavia