Buoni pasto nuove regole
A partire dal 9 settembre 2017 da quando è entrato in vigore il decreto MISE il regolamento sui ticket e buoni pasto ha subito dei cambiamenti;
Novità Buoni Pasto
In via teorica prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale datata 10 Agosto 2017, i ticket potevano essere utilizzati solo per il pagamento della pausa pranzo durante l'orario di lavoro o al supermercato ora invece saranno spendibili presso
- esercenti somministrazione alimentari e bevande;
- mensa aziendale;
- negozianti di prodotti alimentari, supermercati ed esercenti anche in area pubblica;
- imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società esercenti attività agricola iscritti al Registro delle Imprese sia per vendita al dettaglio che per consumo sul posto di alimenti provenienti dai propri fondi;
- attività di agriturismo per la vendita e la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti delle proprie aziende agricole;
- attività di ittiturismo per la vendita e la somministrazione di prodotti derivanti dall’attività di pesca;
- vendita al dettaglio in mercatini o spacci aziendali.
Inoltre ora è prevista la cumulabilità dei ticket fino a un massimo di 8 e non oltre, e ci si chiede a quanto serva questa nuova regola in caso di più scontrini consecutivi dallo stesso esercente..
I buoni pasto potranno esser utilizzati sia da dipendenti partime che fulltime che collaboratori indipendentemente dalla presenza o meno in contratto della pausa pranzo.e potranno comunque essere utilizzati al di fuori dell'orario di pausa pranzo esclusivamente per l'acquisto di prodotti alimentari.
I Buoni pasto saranno nominativi, non cedibili e utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:
- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale della societa' di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura «Il buono pasto non e' cedibile, ne' cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o convertibile in denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
Milano, 10/10/2017
Team Cogede Consulting
Il Commercialista di Milano e di Pavia