Calo degli interessi di mora sulle cartelle

Dal 15 maggio 2017 calano gli interessi di mora per le cartelle pagate in ritardo.

L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi che sono stimati nella misura del 3,5 %

Pertanto gli interessi di mora annui relativi alle somme versate in ritardo, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, verranno quindi abbassate dal 4,13% al 3,5%.

 

Ca misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo era infatti stata fissata al 4,13 per cento in ragione annuale nell’aprile 2016. “La misura – continuano le Entrate – come previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, è stata rideterminata in considerazione della media dei tassi bancari attivi, in basse alle stime forni,te dalla Banca d’Italia”.