Cambiare Caldaia: Perchè Conviene?
Com’è ormai noto, il cambio della caldaia o un consistente intervento sull’impianto di riscaldamento possono essere oggetto di agevolazioni che danno diritto a detrazioni dall’imposta lorda fino al 110%, oltre che il diritto, alternativo per il contribuente, di cedere ad altri la detrazione spettante o richiedere uno sconto in fattura al fornitore.
Normalmente, in base alla disciplina ordinaria, per il cambio caldaia spetterebbe una detrazione dall’imposta lorda di un ammontare pari al 65% da ripartire in 10 anni, cioè 10 quote annuali costanti.
Dal 1 luglio 2020, per alcuni tipi di interventi, spetta invece una detrazione dall’imposta lorda di un ammontare pari al 110%, fruibile in 5 quote costanti annuali. In alternativa, per trarre un beneficio immediato, si può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta.
Gli interventi che danno diritto a questo tipo di agevolazioni sono stati elencati dettagliatamente dalla Circolare 19/E del 2020.
Tutti gli interventi in oggetto sono caratterizzati dalla comune caratteristica di essere in grado di garantire un maggiore risparmio energetico rispetto agli impianti tradizionali:
- impianti dotati di generatori di calore anche non a condensazione,
- pompe di calore,
- scambiatori per teleriscaldamento,
- caldaie a biomasse,
- impianti di cogenerazione e trigenerazione,
- impianti geotermici
In base alla disciplina ordinaria, che importa la detrazione del 50% o del 65%, sono ammessi al beneficio fiscale i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. In particolare:
- persone fisiche, comprese chi eserciti arti e professioni;
- enti pubblici e privati, a condizione di non svolgere attività commerciale;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguano reddito d’impresa, siano essi persone fisiche, società di persone o società di capitali.
Nel caso in cui, invece, si rientri nei requisiti per beneficiare della detrazione del 110%, sono ammessi all’agevolazione esclusivamente:
- condominii;
- persone fisiche che agiscano al di fuori della loro attività di impresa, arte o professione, cioè tutte le persone fisiche intese come privati cittadini oppure le persone fisiche che, pur avendo una partita IVA, agiscono nella loro sfera personale;
- cooperative a proprietà indivisa;
- Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
- enti del Terzo Settore, quindi ONLUS, ODV ed APS;
- società sportive dilettantistiche ed associazioni sportive dilettantistiche, relativamente ai soli interventi effettuati sugli spogliatoi utilizzati per le attività sportive.
In ogni caso, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo. Pertanto devono essere, alternativamente:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- soci di cooperative (a proprietà divisa o indivisa);
- soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- detentori dell’immobile (locatari o comodatari);
- familiari conviventi;
- coniugi separati assegnatari dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- conviventi di fatto;
- promissari acquirenti con il benestare scritto del cedente.
Milano, 26/11/2020
Cogede
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