Cartelle e diminuzione degli interessi

A decorrere dal 1 Luglio 2019, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinate nella misura del 2,68 % in ragione annuale.

Su quali interessi verrà applicata?

Gli interessi soggetti a diminuzione sono appunto quelli applicati, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi) che si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento.

Si ricorda che originariamente il tasso di interesse di mora era d’dapprima del 3,5%, con provvedimento del 10 maggio 2018, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo venne fissata al 3,01 per cento in ragione annuale a decorrere dal 15 maggio 2018.

L’attuale provvedimento fissa, con effetto dal 1° luglio 2019, al 2,68 % in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

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Milano, 28/05/2019