Cassa ed Esoneri Contributivi

6 NUOVE SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE

Il DL Ristori prevede la possibilità di sei nuove settimane di cassa integrazione con causale Covid, da utilizzare fra il 16 novembre e il 31 gennaio.

Le sei nuove settimane sono previste per i datori di lavoro ai quali sono state autorizzate tutte le 18 settimane previste con il decreto agosto, e dai commercianti che devono chiudere o limitare l’attività in base agli ultimi decreti. Anche in questo caso, come per il decreto agosto, c’è un contributo addizionale per le imprese che hanno subìto perdite di fatturato contenute all’interno del 20% nel primo semestre 2020

Se l’impresa ricade fra le categorie di attività che hanno subito restrizioni in base al Dpcm 24 ottobre, può chiedere le nuove sei settimane di cig indipendentemente dal fatto di aver o meno utilizzato i precedenti ammortizzatori in questo caso sono escluse dal contributo addizionale, come anche i datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

La domanda si presenta all’INPS autocertificando la quantificazione dell’eventuale perdita di fatturato, inviandola entro la fine del mese successivo a quello di utilizzo della cig.. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

ESONERO CONTRIBUTIVO

I datori di lavoro che non chiedono la cassa integrazione, avendola invece chiesta la primavera scorsa, hanno un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane che si applica a un periodo massimo pari alle ore di integrazione salariale utilizzate nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020. Ed è pari al 50 o al 100% a seconda della perdita di fatturato nei primi tre trimestri 2020.

 

Milano, 30/10/2020

Cogede
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