Cassazione: Esente IMU solo Casa Coniugale
Non è infrequente che due coniugi, a causa per esempio di esigenze lavorative, risiedano in due comuni diversi: il legame matrimoniale e il nucleo familiare persistono ugualmente.
In casi del genere, ai fini IMU, è stata finora riconosciuta a marito e moglie la possibilità di godere delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, ciascuno per l’immobile in cui ha l’effettiva dimora e la relativa residenza.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva già puntualizzato che, a differenza del caso in cui due coniugi risiedano in due immobili diversi all’interno dello stesso comune, per il quale non è possibile usufruire più di una esenzione come abitazione principale per la stessa unità familiare, la medesima limitazione non sussiste nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale si trovino in comuni diversi.
Questo perché in quest’ultima ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune.
Per quanto l’interpretazione del MEF sia chiara, essa non si basa su una norma che permette l’esenzione per determinati casi, ma sulla mancanza di una norma che la vieti espressamente.
Nel caso dei due coniugi che risiedono in due diversi immobili in due diversi comuni, la giurisprudenza si è infatti ulteriormente consolidata: la Corte di Cassazione infatti, con diverse ordinanze tutte concordi, ha smentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’orientamento dei giudici di legittimità si basa sul tenore letterale della disciplina, che stabilisce come “l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa” e che “per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
La Cassazione ha fin da subito ritenuto che l’abitazione principale, esente dall’imposta, sia quell’immobile in cui dimora e risiede anagraficamente il contribuente con la sua famiglia.
Nel caso in cui marito e moglie risiedano in due comuni diversi, per entrambi i coniugi viene a mancare il requisito dell’unitarietà della dimora e della residenza dell’intero nucleo familiare nella stessa abitazione e viene quindi meno il presupposto per qualificare entrambi gli immobili come abitazioni principali, che di conseguenza non possono godere delle relative esenzioni.
Milano, 27/01/2021
Cogede
Ti Informa