Cause di esclusione dagli ISA
Le cause di esclusione sono stabilite dalla Legge e dai decreti di approvazione degli ISA.
I contribuenti forfetari e quelli in regime dei minimi sono esclusi dagli ISA, ma non è individuato per essi uno specifico codice di esclusione poiché non sono tenuti a compilare i quadri RF, RG ed RE. In linea generale, in presenza di una causa di esclusione il mod. ISA non va allegato al mod. REDDITI e pertanto non risulta necessario nemmeno acquisire i dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Inizio o cessazione dell'attività nel periodo di imposta
L’esclusione dagli ISA si verifica in caso di inizio dell’attività, inclusa l’ipotesi in cui l’attività è iniziata il 1° gennaio.
Negli ISA non è più previsto il venir meno della causa di esclusione in caso di mera prosecuzione di attività svolta da un altro soggetto. Pertanto in caso di:
- acquisto o affitto d’azienda per l’acquirente o l’affittuario;
- conferimento d’azienda per la società conferitaria;
- donazione o successione d’azienda per il donatario o l’erede;
- trasformazione di società per la società trasformata;
- fusione o scissione per la società avente causa; compete ugualmente l’esclusione dagli ISA;
La causa si verifica in caso di cessazione dell’attività. In tutte le ipotesi di operazioni straordinarie sopra citate, il soggetto dante causa è escluso, analogamente agli studi di settore, per cessazione dell’attività
Ricavi/comprensi superiori ai limiti prefissati
Si è esclusi nel caso di ricavi/compensi maggiori di 5.164.569 euro.
Periodi di non normale svolgimenti dell'attività
Possibile l'esclusione nei seguenti casi, che però meritano di ulteriori approfondimenti:
- l’impresa non ha ancora iniziato l’attività (mancanza autorizzazioni amministrative, impianti in costruzione, attività di ricerca propedeutica, ecc.);
- ristrutturazione dei locali;
- affitto dell’unica azienda da parte della società;
- sospensione ai fini amministrativi dell’attività con comunicazione alla CCIAA;
- modifica dell’attività in corso d’anno;
- in caso di eventi sismici, nelle ipotesi indicate nelle Istruzioni parte generale degli ISA
Milano, 28.08.2019
Cogede
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