Cedolare secca 2019

Come avevamo già accennato in uno dei nostri precedenti articoli, la cedolare secca è stata estesa anche a immobili commerciali.

Bisogna però tenere a mente, che le nuove regole non estendono la possibilità a qualsiasi tipo di immobile commerciale, inoltre vengono fissate altre restrizioni che è importante conoscere per non cadere in errore.

Il vantaggio della cedolare secca

La cedolare secca, finora utilizzata solo per gli immobili addetti ad abitazione, consente di assoggettare il reddito a un’imposta sostitutiva agevolata del 21% anziché assoggettarla alla normale tassazione IRPEF

Disposizioni

In particolare l’art 1, comma 59 dispone:

“Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca … con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”

Dall’art 1, comma 59 emerge quindi che il contratto deve essere stipulato nel 2019, avere per oggetto un’immobile di categoria catastale C/1 (più eventuali pertinenze elencate nei paragrafi successivi) e il locatore deve essere una persona fisica non imprenditore. La superficie massima dell’immobile affittato non deve superare i 600 metri quadri.

 

Soggetti interessati

Dalla lettura del comma 59, Legge di Bilancio 2019, si evince che, anche nell’ambito delle locazioni a “cedolare secca” commerciale, il locatore deve essere una persona fisica che concede in locazione l’immobile al di fuori dall’esercizio di impresa/libera professione.

Con Risoluzione n. 50/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ambito della locazione a cedolare secca di immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), non assume rilevanza l’attività del conduttore, che si può quindi qualificare anche come esercente attività commerciale, persona fisica o società. La Risoluzione 17 maggio 2019, n. 50 ha chiarito anche che possono essere qualificate come “pertinenze” le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte)

Risultano esclusi dalla nuova possibilità, ad esempio, gli immobili destinati ad ufficio/studio privato (categoria catastale A/10), a laboratori (categoria catastale C/3) nonché quelli strumentali ad attività industriali/artigianali (categoria catastale D).

Rimane tuttora impossibile applicare la cedolare secca per gli immobili ad uso abitativo con conduttori che agiscono nell’esercizio dell’attività di impresa/lavoro autonomo.

Milano, 26/07/2019

Cogede

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