Cigo Ordinaria 2017
Con la circolare n. 139 del 1° agosto 2016 l'Inps fornisce le istruzioni per l'accesso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) alla luce della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 148 del 2015 e dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 95442 del 15 aprile 2016.
L'Inps precisa anzitutto che il nuovo procedimento di concessione della CIGO, che si applica alle domande presentate a partire dal 29 giugno 2016, sarà a breve gestito esclusivamente con il sistema del Ticket, cioè attraverso un codice che servirà per la presentazione della domanda da parte dell'azienda.
Le novità principali della procedura sono:
- la competenza esclusiva delle sedi Inps alla concessione della prestazione, con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
- l'individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
- l'obbligo per le aziende richiedenti di predisporre una relazione tecnica dettagliata in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che indichi gli elementi probatori indispensabili per la concessione della CIGO (la relazione è obbligatoria anche in caso di richiesta di proroga della domanda originaria);
- la facoltà dell’Inps di svolgere un supplemento istruttorio richiedendo all'azienda un'integrazione dei documenti.
La CIGO, ricorda l'Inps, era e resta un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria. Il ricorso all'integrazione salariale è infatti ammesso nei casi già contemplati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, e situazioni temporanee di mercato.
Oltre alla relazione obbligatoria l’azienda ha facoltà di presentare ulteriore documentazione, relativa, ad es., alla solidità finanziaria dell’impresa o a report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto, all’analisi delle ciclicità delle crisi e alla CIGO già concessa.
Il provvedimento di concessione o di rigetto (totale o parziale) della CIGO deve contenere una congrua motivazione, che menzioni gli elementi documentali e di fatto esaminati e le ragioni che hanno determinato l’adozione del provvedimento, anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell’attività.
I requisiti generali per l'accesso all'integrazione salariale sono:
1) Transitorietà dell’evento
La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.
In fase istruttoria questi requisiti devono essere valutati tenendo conto complessivamente della natura della causale stessa, del ciclo di produzione interessato e della situazione complessiva del settore e dell’azienda, nonché della natura dei prodotti e dei servizi coinvolti.
Sotto il profilo della “temporaneità” dell’evento bisogna considerare, oltre la durata temporale dello stesso, anche la sua eventuale ciclica riproposizione.
La ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva denotano infatti una “non transitorietà” della causale che si ripropone appunto costantemente nel tempo: non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità.
2) Ripresa dell’attività lavorativa
Ai fini della concessione della CIGO è necessaria la valutazione della ripresa dell’attività lavorativa; ciò in quanto l'evento, anche se di breve durata, potrebbe comportare una stasi durevole, o addirittura definitiva, dell’attività lavorativa.
La previsione di ripresa deve fondarsi su dati ed informazioni esattamente rappresentati, che consentano all'ufficio di valutare positivamente gli elementi sui quali l’azienda basa la previsione sulla ripresa dell’attività.
La ripresa dell’attività lavorativa si deve intendere riferita sempre all’azienda o all’unità produttiva nel suo complesso e non dipende necessariamente dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi singolarmente considerati (i quali hanno diritto a beneficiare della prestazione sino alla data dell’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento, sempre che tali eventi non nascondano in realtà un esubero di personale, che, come tale, non legittima l’intervento della CIGO).
3) Non imputabilità della causale
La “non imputabilità” consiste non solo nella involontarietà, mancanza imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale.
Per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni, nella normalità dei casi, l’azienda autorizzata pone a conguaglio gli importi precedentemente anticipati ai lavoratori.
Il pagamento diretto, invece, è ammesso solamente se in caso di difficoltà finanziarie dell’impresa dimostrate attraverso la documentazione obbligatoria.
Sono inoltre sono esaminate in dettaglio le varie fattispecie che integrano le causali per le quali è consentito l’intervento della CIGO:
- mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
- fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva;
- mancanza di materie prime/componenti;
- eventi meteo;
- sciopero di un reparto/sciopero di altra azienda;
- guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.
Non sono invece meritevoli di accoglimento le seguenti fattispecie, in quanto riconducibili al datore di lavoro o al committente:
- mancanza di fondi;
- chiusura per ferie;
- preparazione campionario;
- infortunio o morte del titolare;
- sosta stagionale, inventario;
- mancanza di fondi impresa committente.
L'Istituto chiarisce poi nel dettaglio la procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 148/15.
E' confermato l’obbligo di informazione delle organizzazioni sindacali e, in caso di richiesta di esame congiunto, l’ulteriore obbligo di trattativa che, comunque, può anche concludersi senza addivenire ad un accordo.
Il mancato espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta.
Alla circolare sono infine allegati i modelli di relazione tecnica differenziati a seconda delle causali che giustificano il ricorso all'integrazione salariale ordinaria.