Collaborazione familiare nel commercio
Le prestazioni rese dai pensionati vengono considerate "presuntivamente" di natura occasionale dal personale ispettivo a meno che non si presintino indici sintomatici di una prestazione lavorativa che va oltre l'occasionalità (ad esempio nel caso di lavoro superiore a 90 giorni o 720 ore annuali)
Peraltro la stessa presunzione vale anche per i collaboratori familiari che, lavorando fulltime presso un altro datore di lavoro, "presuntivamente" non avrebbero il tempo fisico per svolgere un attività diversa dall'occasionale presso il familiare.
E' certo che se si intende far lavorare il familiare pensionato in modo intensivo e/o continuativo in sede di ispezione l'onere di dimostrare che il familiare pensionato non abbia lavorato per più di 90 giorni ovvero 720 ore annuali spetta al familiare/datore di lavoro.
In altre parole i vantaggi economici derivante alla prestazione occasionale è attuabile e spettabile banalmente solo nel rispetto dell'occasionalità della prestazione lavorativa in altri casi è più opportuno ricorrere ad altre tipologie contrattuali di lavoro meno convenienti sull aspetto economico.
Rimane sempre obbligatoria l'iscrizione e il conseguente pagamento del premio dell'assicurazione Inail.