Compensazioni e Credito IVA Annuale
I crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali, compreso il credito annuale IVA, possono essere utilizzati dai contribuenti in compensazione.
Mentre la compensazione verticale non è soggetta ad alcuna limitazione, la compensazione orizzontale è soggetta al rispetto delle limitazioni previste dalla normativa di settore.
Presenza di ruoli scaduti di importo superiore ai 1500 euro
In linea generale, è vietata la compensazione dei crediti relativi a imposte erariali, fino a concorrenza dei debiti, di importo superiore a 1500 euro, inclusi gli accessori, iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Inoltre è vietata la compensazione dei debiti scaduti in base ad accertamenti esecutivi.
La violazione del divieto è punita con la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare compensato indebitamente.
É comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte utilizzando il modello f24-Accise, codice tributo "RUOL".
Sono invece esclusi dal divieto di compensazione orizzontale i crediti contributivi e i crediti speciali.
Il limite massimo dei crediti d'imposta compensabili è fissato in ogni caso in 700mila euro per ciascun anno solare, che salgono a 1 milione di euro per i subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di subappalto, fatturate in regime di inversione contabile ("reverse charge").
Superamento dei limiti e scarto delle deleghe
Nel caso in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili, il modello F24 viene scartato.
É l'Agenzia delle Entrate a fissare la progressiva attuazione di questa regola e ad indicare le modalità con cui lo scarto è comunicato all'interessato.
Vincoli sulle compensazioni dei crediti IVA
Innanzitutto, le deleghe di pagamento contenenti compensazioni orizzontali devono essere trasmesse esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate: Entratel o Fisconline.
Tale obbligo riguarda la compensazione, per qualsiasi importo, dei crediti derivanti da imposte sui redditi (comprese addizionali e sostitutive), IRAP, ritenute alla fonte, IVA e crediti d'imposta speciali (di cui al quadro RU).
La compensazione, inoltre, dev'essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Il credito derivante dalla dichiarazione IVA 2020 per l'anno 2019 (codice tributo 6099, anno 2019), ad esempio, può essere utilizzabile come 6099/2019 fino alla presentazione della dichiarazione 2021 per il 2020 oppure rigenerabile come 6099/2020.
In ogni caso occorre fare attenzione alla soglia massima di 700mila euro per le compensazioni di ciascun anno solare indipendentemente dalla provenienza del credito.
Limiti in funzione degli importi a crediti IVA compensati
Fino a 5mila euro la compensazione del credito IVA è libera: oltre questo limite occorre che sulla dichiarazione IVA sia apposto il visto di conformità.
Per le start up innovative, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, il limite sale a 50mila euro.
Per i soggetti in linea con i livelli di affidabilità fiscale (ISA), il limite è di 50mila euro per i crediti IVA e di 20mila euro per i crediti di imposte dirette e IRAP.
In tutti questi casi il credito è utilizzabile in compensazione dal primo giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva.
Altrimenti, il credito è utilizzabile in compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, che dev'essere accompagnata dal visto di conformità.
Il visto di conformità o la firma dell'organo di controllo contabile devono provenire da un collegio sindacale, un sindaco unico, un revisore contabile o una società di revisione che attestino la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle scritture contabili e di queste alla documentazione relativa.
Ulteriori chiarimenti
Tutti i vincoli riguardano esclusivamente le compensazioni orizzontali.
Ma anche la compensazione IVA su IVA è considerata orizzontale al di fuori del meccanismo ordinario delle liquidazioni periodiche.
Il limite di 5mila euro e le sue eccezioni non comprendono infatti le eccedenze detraibili utilizzate in compensazione verticale, cioè a compensazione dei crediti da liquidazione periodica dovuta a titolo di acconto, saldo o versamento.
In questi casi, il credito IVA dev'essere maturato prima del debito col quale viene compensato: in mancanza, la compensazione non può essere esposta nella dichiarazione IVA e deve essere eseguita tramite F24, nel rispetto dei limiti già esaminati.
Recupero di quanto indebitamente compensato
In caso di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, l'Amministrazione Fiscale recupera con atto ad hoc motivato l'importo indebito, insieme agli interessi e alle sanzioni.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine stabilito, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo.
Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.
A seguito del pagamento, il credito esistente ma non spettante viene ripristinato e può essere riutilizzato: a tale scopo, occorre inserirlo nel rigo VL40 della dichiarazione annuale del periodo in cui avviene il pagamento.
Dichiarazioni integrative
Per i crediti derivanti dalla presentazione di dichiarazioni integrative è previsto un regime particolare.
La dichiarazione integrativa, anche a favore del contribuente, può essere presentata fino alla scadenza dei termini di accertamento.
Il recupero dell'eventuale credito può avvenire tramite detrazione in liquidazione periodica o dichiarazione annuale, compensazione orizzontale o rimborso quando la dichiarazione integrativa viene presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, altrimenti mediante rimborso o compensazione orizzontale nel solo caso di debiti maturati dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa, se questa è presentata oltre tale termine.
Milano, 25/03/2021
Cogede
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