Compensazioni: le Nuove Regole
Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 26 ottobre 2019 sono entrate in vigore una serie di norme volte al contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali. In particolare, le nuove regole riguardano l’obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL o Fisconline dell’Agenzia per effettuare le compensazioni per i sostituti d’imposta, e per i crediti relativi a bonus Renzi e rimborsi 730
Il nuovo comma 49-bis dell’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 dispone che: «I soggetti (…), che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (…)».
L’obbligo di compensazione con modello F24 telematico decorre dal 27 dicembre 2019.
Pertanto per tutti i contribuenti i modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti anche parziali non sarà più possibile l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc.
L’Agenzia delle Entrate sarà autorizzata a sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.
F24 compensazioni: sanzioni in caso di scarto
Il legislatore ha stabilito che in caso in cui il modello F24 che contenga le compensazioni di imposta venga scartato verrà erogata una sanzione di 1.000,00 euro, che si applicherà per le deleghe presentate a partire da marzo 2020.
Qualora in esito all’attività di controllo i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine dei trenta giorni dedicati al monitoraggio.
Il contribuente ricevuta la comunicazione di mancata esecuzione avrà trenta giorni, a partire dalla data di ricevimento della stessa, al fine di evidenziare eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente e che invierà all’Agenzia delle Entrate.
Qualora il contribuente provvede al pagamento, entro trenta giorni dalla comunicazione della mancata esecuzione della compensazione, delle somme dovute non verrà eseguita l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione.
L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
Milano, 13/01/2020
Cogede
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