Comunicazione Vendite Marketplace Online

Anche per il primo semestre 2021, a norma del decreto “Milleproroghe”, è richiesta, sempre con cadenza trimestrale, la trasmissione dei dati delle vendite con l’estero effettuate sui marketplace, con importanti responsabilità gravanti sul gestore delle piattaforme in caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati.

Soggetti tenuti alla comunicazione

Obbligato ad effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate è chi gestisce il marketplace o qualsiasi altra tipologia di piattaforma digitale che facilita le vendite a distanza tra soggetti terzi: sono dunque esclusi dall’adempimento coloro che effettuano vendite on line per proprio conto.

Per individuare chiaramente i soggetti che sono obbligati all’adempimento bisogna concentrarsi sul concetto di facilitazione delle vendite online.           
Una piattaforma elettronica, in qualunque modo denominata o strutturata, che permette a un venditore terzo di vendere i propri prodotti ad un acquirente terzo attraverso la propria infrastruttura tecnologica, facilita le vendite a distanza quando partecipa, direttamente o indirettamente, a:

  • la determinazione delle condizioni di vendita;
  • la riscossione del pagamento;
  • l’ordinazione o la consegna dei beni.

La piattaforma digitale non facilita una vendita quando effettua solo una fra le operazioni di:

  • trattamento dei pagamenti relativo alla cessione dei beni;
  • catalogazione e la pubblicità dei beni;
  • reindirizzamento degli acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita i beni.

Non sono dunque ricompresi fra i marketplace le piattaforme di pagamento, i siti di annunci, gli aggregatori e gli ecommerce che effettuano vendita diretta.

Sono soggetti all’adempimento anche le piattaforme estere non residenti che facilitino le vendite in Italia.
In questi casi i gestori delle piattaforme dovranno provvedere all’identificazione diretta in Italia oppure a nominare un rappresentante fiscale in Italia.

Oggetto della comunicazione

Sono oggetto di comunicazione le vendite concluse attraverso le piattaforme interessate, in caso di:

  • cessioni di beni all’interno dell’Unione Europea;
  • cessioni di beni importati da paesi extra europei.

Per ciascun venditore vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate denominazione, dati anagrafici, domicilio, residenza, codice fiscale (se esiste), indirizzo di posta elettronica, numero totale delle unità vendute in Italia, prezzo medio di vendita o ammontare totale dei prezzi di vendita in euro.

La trasmissione delle informazioni andrà effettuata tramite Entratel, Fisconline o intermediario abilitato, tuttavia l’Agenzia delle Entrate non ha predisposto un software specifico, ma soltanto pubblicato le specifiche tecniche dei record sulla base dei quali poter predisporre il file da trasmettere attraverso i canali telematici.

Se il fatto di dover predisporre un software per questo adempimento o di doverlo acquistare non rappresenta un problema per gli operatori più grandi, può tuttavia esserlo per le strutture più piccole: non è stata infatti prevista alcuna esenzione in base al volume d’affari.

Responsabilità della comunicazione

La trasmissione della comunicazione dovrà essere effettuata trimestralmente, entro il termine del mese successivo a ciascun trimestre.          
In caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati, i gestori delle piattaforme digitali saranno considerati debitori di imposta per le vendite a distanza, a meno di non essere in grado di dimostrare che:

  • l’imposta è stata effettivamente versata dal fornitore, in caso di mancata trasmissione;
  • sono state adottate tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati, in caso di trasmissione incompleta.

     

     

    Milano, 21/01/2021

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