Conservazione cartacea della fattura elettron
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi in merito la conservazione cartacea della fattura elettronica.
Innanzitutto nel caso in cui la fattura venga emesso nei confronti di un “privato” non in possesso del numero di partita Iva. Il soggetto emittente deve riportare sull’esemplare analogico la dicitura che trattasi di una copia della fattura trasmessa.
Ciò renderà valido ai fini fiscali la copia cartacea che potrà essere utilizzato per fare valere le detrazioni di imposta. Ovviamente quando il documento è destinato ad un soggetto passivo ai fini Iva, l’unica fattura fiscalmente riconosciuta, utile per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva, sarà quella elettronica in formato è l’XML.
chi appartiene al regime dei minimi e forfettari se è vero che è esonerato dall'obbligo della fatturazione elettronica è anche vero che potrebbe essere soggetto passivo della stessa; in tal caso non sarà obbligato comunque alla conservazione della fattura elettronica ricevuta a meno che non si sia avvenuta la comunicazione della Pec o del codice destinatario.
In ogni caso le fatture elettroniche dovranno essere conservate digitalmente a norma per 10 anni.
l’art.39 del DPR 633/1972, inoltre, stabilisce che: “Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico”
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Milano, 11/12/2018