Contratti determinati e deroga assistita

L'INAIL con la Nota n. 8120 del 17 settembre 2019, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’ammissibilità e alla procedibilità delle istanze di stipula del contratto a termine in deroga assistita, una volta raggiunto il limite di durata massima per la successione dei contratti previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

l D.Lgs n. 81/2015, modificato dal Decreto Dignità (DL n. 87/2018 come convertito in Legge n. 96/2018) ha previsto tra le novità relative al rapporto di lavoro a tempo determinato la necessaria indicazione di una causale legata all’attività ordinaria oppure estranea alla stessa O nel caso di stipula di un contratto a termine della durata superiore a 12 mesi, ma comunque entro il limite legale di 24 mesi (o dell’eventuale diversa soglia definita dalla contrattazione collettiva), O nonché nell’ipotesi di proroghe (oltre i primi 12 mesi di durata del contratto) o rinnovi.

In materia di successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra le stesse parti, nell’ipotesi di riassunzione il dettato normativo (art. 21, comma 2, D.Lgs n. 81/2015) ha confermato la necessità del rispetto degli intervalli temporali che, fatta salva diversa previsione dei contratti collettivi, sono pari a: O 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi; O 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi.

Il ricorso al contratto a termine in deroga assistita è ammesso sia nell’ipotesi in cui sia stato superato il limite massimo iniziale previsto ex lege (24 mesi), sia una volta raggiunto il diverso limite di durata massima eventualmente individuato dalla contrattazione collettiva.

In particolare, a conferma di quanto già indicato dalla Circolare n. 17/2018 del Ministero del Lavoro (cfr. Aggiornamento AP n. 355/2018) e successivamente ripreso dalla Nota dell’Ispettorato n. 1214/2019 (cfr. Aggiornamento AP n. 67/2019), al contratto a termine assistito va applicata la disciplina dei rinnovi con conseguente obbligo di indicazione di una delle motivazioni introdotte dal Decreto Dignità, pena l’improcedibilità da parte delle sedi territorialmente competenti dell’INL della richiesta di stipula dell’ulteriore contratto. Con riferimento all’effettiva sussistenza della causale giustificativa, si ricorda (Circolare n. 13/2008 del Ministero del Lavoro) che l’intervento dell’Ispettorato non può entrare nel merito della motivazione addotta e determinare effetti “certificativi”, dal momento che lo stesso è circoscritto alla verifica O della completezza e della correttezza formale del contenuto del contratto, nonché O della genuinità del consenso espresso dal lavoratore in sede di sottoscrizione dello stesso.

Cogede

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Milano, 07/10/2019