Contributi Sospesi: Versamento il 31/1
L’INPS recentemente ha ricordato che mancano ancora pochi giorni al termine per versare i contributi sospesi.
Interessati al versamento dei contributi sospesi sono tutti i contribuenti che avevano chiesto lo scorso anno lo stop durante la prima fase dell’emergenza epidemiologica, come previsto dal decreto “Agosto”.
Contributi sospesi da versare entro il 31 gennaio 2021
Come ha spiegato l’Istituto, il periodo di sospensione era inizialmente fissato per il 16 gennaio 2021 tuttavia, a causa del prolungarsi dell’emergenza sanitaria, la scadenza è stata poi prorogata al 31 gennaio 2021.
La sospensione dei versamenti era stata concessa ai contribuenti vittime di gravi danni economici e cali di fatturato nel corso del 2020, ammettendo anche la possibilità di rateizzare i versamenti dei contributi sospesi secondo determinate modalità.
La legislazione emergenziale ha stabilito la possibilità di versare il 50% in un’unica soluzione entro il 30 ottobre 2020 o in 4 rate entro il 31 dicembre 2020, mentre per il rimanente 50% si sarebbe dovuto versare entro il 16 gennaio 2021, poi posticipato al 31 gennaio 2021.
Le somme dovute sono spalmabili fino a 24 rate mensili, ma il primo versamento va effettuato entro il 31 gennaio 2021.
Modalità di versamento
Le modalità di versamento del rimanente 50% dei contributi sospesi erano già state illustrate dall’INPS.
In sintesi, il pagamento per i contribuenti può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o in un massimo di 24 rate mensili.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione e sull’importo residuo saranno dovuti, a partire dal 16 settembre 2020, gli interessi legali.
Aziende con dipendenti
Per le aziende con dipendenti il versamento dei contributi sospesi deve essere fatto tramite modello F24, compilando la “Sezione INPS” utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).
Per il versamento delle rate i contribuenti possono continuare ad utilizzare l’apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello F24 precompilato.
Aziende agricole con dipendenti
Per il versamento delle rate relative all’ulteriore 50% dell’importo dei contributi sospesi, le aziende con i codici di autorizzazione relativi alle sospensioni da Covid devono continuare ad utilizzare la codeline comunicata per il pagamento delle rate del primo 50% dell’importo.
La codeline è consultabile nelle news individuali del “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.
I codici di autorizzazione interessati sono:
- 7H – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5”;
- 7L – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020”;
- 7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”.
Artigiani e commercianti
Anche per commercianti e artigiani la procedura è la stessa.
Per il versamento dei contributi sospesi possono continuare ad utilizzare l’apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”: accedendo alla sezione posizione assicurativa – dilazioni “Mod. F24 Covid19”, è possibile scaricare il relativo F24 precompilato.
Lo stesso vale per i contribuenti iscritti alla gestione separata.
Per il versamento delle rate, relative all’importo pari all’ulteriore 50% delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i relativi codici F24.
Milano, 21/01/2021
Cogede
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