Contributo a Fondo Perduto: Chiarimenti
L’articolo 25 prevede, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti in possesso di partita IVA e:
- esercenti attività d’impresa;
- esercenti attività di lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario.
Il contributo a fondo perduto non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza telematica;
- agli enti pubblici di cui all’articolo 74, TUIR;
- ai soggetti di cui all’articolo 162-bis, TUIR (intermediari finanziari);
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38D.L. n. 18/2020, ovvero percettori dell’indennità di € 600, ma solo professionisti iscritti alla gestioneseparata e lavoratori dello spettacolo;
- ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D.Lgs n. 509/1994 e n. 103/1996).
Da quanto sopra ne consegue che artigiani e commercianti possono richiedere il contributo a fondo perduto sebbene abbiano beneficiato dell’indennità di € 600 ai sensi dell’art. 28, D.L. n. 18/2020.
Condizioni per l’accesso al contributo
Il contributo spetta esclusivamente:
- ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32, TUIR
- ed ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, TUIR non superiori a € 5.000.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma in oggetto.
Inoltre i soggetti interessati possono beneficiare del contributo a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La norma precisa che al fine di determinare correttamente i predetti importi, è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
ATTENZIONE
L’agevolazione spetta anche in assenza della condizione di riduzione del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Ammontare del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale all’eventuale differenza se positiva tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020.
Le percentuali da applicare alla differenza se positiva tra fatturato/corrispettivi 2019 e fatturato/
corrispettivi 2020 risultano le seguenti:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori € 400.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori € 400.000,00 e fino a € 1.000.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
ATTENZIONE
L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto (per i soggetti aventi diritto), per un importo minimo non inferiore a € 1.000,00 per le persone fisiche e € 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’agevolazione infine:
- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed IRAP;
- non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.
Procedura per l’accesso al contributo
Al fine di ottenere il contributo i soggetti interessati presentano, direttamente o tramite intermediario abilitato delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica, ed esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.
Se volete che siamo noi a seguire la pratica, potete contattarci in studio e lasciarci il vostro nominativo. Il costo della pratica sarà comunicato non appena la procedura per richiedere il contributo sarà disponibile.
Milano, 28/05/2020
Cogede
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