Contributo a Fondo Perduto DL "Sostegni Bis"
Il decreto “Sostegni bis” introduce un nuovo contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che:
• hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto;
• presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal decreto "Sostegni 1";
• non abbiano indebitamente percepito o non abbiano restituito il contributo relativo al decreto "Sostegni 1".
Il nuovo contributo si basa su tre ipotesi.
Prima ipotesi: criterio del decreto "Sostegni 1"
La prima ipotesi prevede l'erogazione diretta e automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate del contributo, nella stessa misura di quello ricevuto con il decreto "Sostegni 1" e senza necessità di presentare una nuova istanza.
Seconda ipotesi: criterio della perdita di fatturato
In alternativa, il decreto "Sostegni bis" prevede una seconda ipotesi prevede un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA residenti in Italia che, nel secondo periodo d'imposta prima dell'entrata in vigore del provvedimento:
• non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;
• abbiano subìto una perdita dei ricavi media mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
In questo caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 la percentuale del:
• 60% per i soggetti con ricavi non superiori a 100mila euro;
• 50% per i soggetti con ricavi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
• 40% per i soggetti con ricavi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 30% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
• 20% per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per chi non ha beneficiato del contributo previsto dal decreto "Sostegni 1", l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 la percentuale del:
• 90% per i soggetti con ricavi non superiori a 100mila euro;
• 70% per i soggetti con ricavi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
• 50% per i soggetti con ricavi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 40% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
• 30% per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Terza ipotesi: criterio della perdita reddituale
Come ultima ipotesi, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che non abbiano superato i 10 milioni di euro di ricavi nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto "Sostegni bis".
Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico fra i due esercizi la percentuale che verrà definita dal MEF, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dei decreti emergenziali.
Le indicazioni per le istanze di contributo a fondo perduto relative alla seconda ed alla terza ipotesi saranno rese note successivamente dall'Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, per tutte e tre le ipotesi, l'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.
Milano, 21/05/2021
Cogede
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