Coronavirus: Prime Misure Confermate

1. Sospensione dei contributi INPS e INAIL fino al 30 Aprile

I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per chi ha già provveduto al versamento, non è previsto rimborso.

Le disposizioni trovano applicazione nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei medesimi comuni.

2. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

La disposizione sospende i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli di competenza dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.  Questo cle sempre per le società operanti nei comuni elencati nel decreto del 2 Marzo, ovvero:

Regione Lombardia
•    Bertonico (Lodi)
•    Casalpusterlengo (Lodi)
•    Castelgerundo (Lodi)
•    Castiglione D'Adda (Lodi)
•    Codogno (Lodi)
•    Fombio (Lodi)
•    Maleo (Lodi)
•    San Fiorano (Lodi) 
•    Somaglia (Lodi)
•    Terranova dei Passerini (Lodi)

Regione Veneto
•    Vò (Padova)

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

3. Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali

Fino al 31 marzo 2020 deve ritenersi sospeso il decorso del termine per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione. Il termine riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2020 tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all'inizio della sospensione ovvero:

• dal 22 febbraio al 31 marzo per i soggetti sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al D.P.CM. 1° marzo 2020;

• dal 9 marzo al 31 marzo per i tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all'ambito territoriale del D.P.C.M. 8 marzo 2020;

• dal 10 marzo al 31 marzo per tutto il restante territorio nazionale.

Per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti sospesi con le decorrenze di cui sopra e fino al 31 marzo i termini per il pagamento in misura minima e ridotta.

4. Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

 

Milano, 12/03/2020

Cogede
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