Covid19: Credito d'Imposta 60%
Ci sono finalmente delle direttive riguardanti la misura confermata da Decreto Marzo Cura Italia e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 Marzo 2020. Si tratta del credito d'imposta riconosciuto a tutti i soggetti – piccoli imprenditori e non – che al momento sono stati costretti a sospendere le loro attività per via dello stato di emergenza sanitaria e che, nonostante ciò, sono tenuti a corrispondere l’affitto dei locali.
L'immobile deve avere C1 come categoria catastale che in genere è propria di tutti i negozi/botteghe, ma è bene verificare. Potete verificare la categoria catastale leggendo il vostro contratto d'affitto oppure, in caso di difficoltà, potete contattarci in studio o via mail a info@cogedeconsulting.it.
Come funziona
Questo credito d'imposta del 60% del canone d'affitto relativo al mese di Marzo 2020 consiste nel fatto che il 60% del canone pagato potete usarlo in compensazione sul modello F24 a partire dal 25 Marzo 2020 con il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Elenco delle attvità escluse dal credito d'imposta
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
Sono quindi escluse dal credito quelle attività che per la loro natura (prima necessità e servizi alla persona) non sono state sospese e che continuano a lavorare.
Milano, 24/03/2020
Cogede
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