Credito per l'acquisto di plastica riciclata
Nella legge di Bilancio sono state introdotte una serie di interessanti misure che però, per poter entrare in vigore richiedono l'emanazione di un decreto attuativo, che in molti casi potrebbe non arrivare mai; questo vale anche per il credito di imposta previsto per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata.
Cos'è il credito di imposta per plastica riciclata
La Legge di bilancio 2018 ha introdotto un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, destinato all'incremento del riciclaggio delle plastiche miste in ambito industriale; acquistando prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.
Emergenza mondiale
Il credito di imposta va così incontro alle altre iniziative europee e mondiali per arginare il problema della troppa plastica che inquina il nostro ambiente e viola l'ecosistema di molte specie viventi; basti pensare che una busta di plastica nel mare può impiegare fino a 100 anni per degradarsi completamente, e fino a 1000 se si trova in un posto protetto dagli agenti atmosferici, nel caso del polistirolo i tempi si allungano ulteriormente; onostante questo per un utilizzo funzionale (e poche volte realmente indispensabile) di poche ore continuiamo a preferire la plastica a qualsiasi altra soluzione alternativa.
Per partecipare attivamente a risolvere il problema della plastica del mondo non è necessario il decreto attuativo:
Saper leggere il codice di riciclaggio (direttiva europea 94/62/CE) per poterlo differenziare correttamente è già un buon inizio.
Preferire in fase di acquisto beni e prodotti che non utilizzino materie plastiche se non strettamente necessario è una buona abitudine
Partecipare a progetti open free di riciclo attivo come https://preciousplastic.com/ è un'ottima iniziativa
In cosa consiste il credito per l'acquisto di plastica riciclata?
Il credito d'imposta è concesso, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate riferite agli acquisti sopra descritti fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione F24 tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Inoltre, il credito dovrà essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile Ires/Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, del Tuir e non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro posto per l’utilizzo dei crediti di imposta, di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
Il credito d'imposta spetta ai beneficiari a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti agevolati.
I criteri e le modalità di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2018.
Cogede Consulting
Milano, 25/07/2018
Team Cogede Consulting
Il Commercialista di Milano e di Pavia