Crisi da Sovraindebitamento: le Novità

Il sistema dei decreti “Ristori” disciplina le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento definibili paraconcorsuali.
La crisi da sovraidebitamento è quella di perdurante o definitivo squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che importa la rilevante difficoltà o la definitiva incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni.

Il concetto centrale è quello di insolvenza, cioè l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni:

- da parte delle imprese che non sono soggette al fallimento ed alle altre procedure concorsuali;
- da parte del consumatore, cioè la persona fisica che agisce, acquistando per sé o per altri beni o servizi, per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
- da parte degli enti privati senza scopo di lucro. La disciplina di settore parla in generale di debitore non soggetto al fallimento, compreso il consumatore, per cui deve intendersi incluso anche l’ente privato non profit.

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, definite procedure paraconcorsuali, sono essenzialmente tre:
- l’accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- il piano del consumatore;
- la liquidazione del patrimonio del debitore.

La liquidazione del patrimonio è alternativa alle prime due opzioni, ma ha ugualmente le stesse finalità.

Per quanto riguarda il consumatore, nel caso si tratti di un socio di una società in nome collettivo o di un socio accomandatario di una società in accomandita semplice o per azioni, quindi illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, questi può essere soggetto alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento solo per i debiti estranei a quelli della società.

L’avvio di una procedura concorsuale che riguarda queste società e i loro soci illimitatamente responsabili rende inammissibili le procedure previste dalla l 3/2012 e l’accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento di una di queste società (se è una piccola impresa non soggetta al fallimento) produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Per analogia queste norme valgono anche per i soci di società semplici che pure sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni della società, a meno che la società non svolga attività agricola e quindi non sia per sua stessa natura soggetta al fallimento.

Le piccole imprese individuali o collettive a cui si applicano queste procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono quelle che non possono essere assoggettate alle procedure concorsuali, cioè quelle che presentano tutte e tre queste caratteristiche:
- aver avuto, negli ultimi tre esercizi, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un totale annuo dell’attivo dello stato patrimoniale inferiore o uguale a 300mila euro, IVA esclusa, per ogni anno e non in media per tre anni;
- aver realizzato ricavi lordi, cioè un fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare annuo inferiore o uguale a 200mila euro IVA esclusa;
- aver un ammontare totale di debiti, anche non scaduti, inferiore o uguale a 500mila euro dati dal totale dei debiti dello stato patrimoniale.

Non sono soggette a fallimento le imprese agricole, alle quali si possono applicare le procedure paraconcorsuali.
Lo stesso vale per i lavoratori autonomi, dato che anche questi possono ritrovarsi in una situazione di sovraindebitamento e nessuna norma della l 3/2012 li esclude dal proprio campo di applicazione.

Per accedere a una delle procedure in esame è indispensabile che il debitore sia assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC).
L'OCC è un’istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento valuta le richieste di chi intende attivare la procedura nomina i gestori delle crisi.
Solo gli enti pubblici iscritti all'apposito registro possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.

La legge ha istituito il registro in cui gli organismi devono iscriversi, disciplinando inoltre i requisiti e le modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione dell’elenco degli iscritti la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

 

 

Milano, 11/02/2021

Cogede
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