DEPOSITI IVA: come funzionano?
Sono depositi per la custodia di beni nazionali, comunitari ed extra comunitari immessi in libera pratica, in cui è possibile effettuare una serie di cessioni senza il pagamento dell’IVA, che viene differito al momento dell’estrazione.
Introduzione dei beni in deposito
I beni devono essere materialmente introdotti nel deposito iva. Non è sufficiente la presa in carico documentale.
Obblighi documentali
- Acquisto intra: l’acquirente integra la fattura d’acquisto richiamando l’art 50 bis c. 4 lett a del 331/1993 senza applicare l’iva
- Immissione in libera pratica dei beni non comunitari: l’importatore registra e rinvia alla dogana emittente il documento doganale di importazione o l’estratto di registro del deposito.
- Cessione: il cedente emette fattura richiamando art 50 bis c.4 331/1993 con l’indicazione “non soggetta ad IVA per beni introdotti in deposito IVA”.
Obblighi di fatturazione
Sono diversi in base alla loro destinazione. Sono a carico del soggetto che estrae i beni.
- Commercializzazione in Italia di beni introdotti con acquisto:
- Nazionale: si emette autofattura art.17 c.2 633/72 e la si registra solo sul registro acquisti insieme ai dati del versamento comunicatigli dal gestore del deposito;
- IC: integra fattura registrata con eventuali integrazioni per servizi resi in deposito e la si annota in registri iva acquisti e vendite;
- Importazione: si emette autofattura art 17 c 2 633/72 che fa riferimento alla dichiarazione doganale in suo possesso.
- Cessione IC: si emette fattura non imponibile art 41 DL 633/1993
- Esportazione: si emette fattura non imponibile art 8 c.1 DL 633/1993 e si registra la dichiarazione doganale.
I soggetti che estraggono beni introdotti nei depositi iva con importazione, assolvono IVA emettendo autofattura ai sensi dell’art.17 c.2 DPR 633/1993.
Il gestore del deposito per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA con acquisto nazionale e destinati ad essere utilizzati e commercializzati in Italia è solidalmente responsabile dell’imposta stessa e non si può avvalere della compensazione né orizzontale né verticale. Il termine del versamento è il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’estrazione.
Milano, 03/07/2022
Cogede
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