DURC: Giudice Non Può Obbligarne Rilascio

Con una recente sentenza, la Cassazione ha stabilito che l'ente previdenziale preposto al rilascio del DURC, cioè l'INPS, non è chiamato ad esercitare alcun potere discrezionale, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti.
In virtù del divieto per il giudice ordinario di annullare, modificare o revocare un provvedimento amministrativo, non è quindi possibile proporre innanzi al giudice ordinario alcuna domanda di condanna al rilascio del DURC, ma solo, in presenza di un interesse ad agire, di accertamento di una situazione di regolarità contributiva.

Nel caso di specie, la corte d'appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva ordinato all'INPS di emettere il Documento Unico di Regolarità Contributiva senza indicazioni di irregolarità a carico di una società. Secondo il giudici d'appello, infatti, eventuali irregolarità contributive a carico dei soci dell'azienda istante, quando relative a situazioni estranee alla loro partecipazione nella società, non potevano ritorcersi contro la società stessa.
Contro questa decisione l'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, evidenziando che la corte d'appello si fosse sostituita all'ente previdenziale nella valutazione discrezionale sulla regolarità della posizione contributiva dell'impresa e che lo avesse illegittimamente condannato ad un obbligo di fare.

La Suprema Corte ha considerato il ricorso parzialmente fondato.
Secondo la Cassazione deve escludersi che il giudice ordinario, chiamato a decidere su una controversia in cui un'impresa o un lavoratore autonomo lamenti il mancato rilascio del DURC per presunte irregolarità contributive, possa condannare l'INPS a rilasciarlo. Sussiste, infatti, un divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la Pubblica Amministrazione o un concessionario di un pubblico servizio, ad un fare, ma non in conseguenza di un riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma per i limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo.

In definitiva, non è possibile proporre validamente al giudice ordinario alcuna domanda di condanna al rilascio del DURC, ma solo, in presenza di un interesse ad agire, di accertamento di una situazione di "regolarità contributiva".

 

 

Milano, 15/03/2021

Cogede
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