Datori di lavoro in regime forfettario

Per i contribuenti forfettari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori l’obbligo di operare le ritenute alla fonte viene confermato.

A tale riguardo, i datori di lavoro/committenti in regime forfettario hanno ripreso ad applicare le ritenute sui compensi a dipendenti e collaboratori a decorrere dal 1° maggio 2019

Per quanto concerne le ritenute non operate e non versate su retribuzioni e compensi già corrisposti precedentemente al 1° maggio 2019 (retribuzioni e compensi di gennaio, febbraio e marzo 2019), è espressamente previsto che il relativo ammontare deve essere trattenuto :

  • sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2019),
  • in tre rate mensili di uguale importo,

versato alle ordinarie scadenze, dunque, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene erogata la retribuzione (o il compenso) che subisce la trattenuta. Le scadenze delle tre rate, pertanto, sono rispettivamente il 16 settembre 2019, il 16 ottobre 2019 e il 18 novembre 2019 in quanto, in quest’ultimo caso, il 16 cade di sabato.

È confermata, infine, la modifica del comma 21, art. 1, Legge di Bilancio 2019, che prevede l’estensione dell’obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilati di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/1973 anche agli imprenditori individuali/lavoratori autonomi che applicheranno la c.d. “flat tax”, ossia che:

  • nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi/percepito compensi, compresi tra euro 65.001 e euro 100.000, ragguagliati ad anno;
  • dal 2020 applicano al reddito d’impresa/lavoro autonomo determinato nei modi ordinari l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP nella misura del 20%.

Milano, 29/07/2019

Cogede

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