Debiti annullati se enti non rispondono
Una recente sentenza della Corte d'Appello sta generando molto scalpore. Il debito contratto da un contribuente leccese è stato annulato per mancata risposta degli enti, nel caso specifico, a una semplice lettera di contestazione del soggetto che contestava un atto esattoriale ricevuto.
L'imprenditore leccese si è visto recapitare numerose cartelle esattoriali, da diverse decine di migliaia di euro, per mancato versamento di alcuni contributi previdenziali. Prima di rivolgersi alle autorità giudiziare il contribuente invia una lettera agli enti per contestare la richiesta ritenuta ingiustificata, ma nessuna risposta dell'ente arriva al soggetto che perciò si rivolge al Giudice di Lecce, ottenendo l'annullamento dei suoi debiti.
Questa decisione della Corte è basata sulla legge n.228/2012 art.1 commi da 537 a 541: la legge prevede che dal 2015, entro 60 giorni sia possibile da parte del concessionario, fermare la riscossione con una semplice istanza.
Nello specifico il comma 540 stabilisce che in caso di mancata risposta dell'ente creditore entro 220 giorni le partite vengono annullate di diritto, permettendo cos' l'annullamento del debito dell'imprenditore Leccese.
Non tutti i contribuenti sono stati così fortunati, ma la creazione di un precedente così netto lascia ben sperare sulla possibiltà di richiedere l'annullamento al presentarsi delle stesse condizioni.
Milano, 17/06/2019
Cogede
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