Decreto Crescita: le Regole dell’E-Commerce
Il Decreto Crescita all’articolo 13 rubricato “Vendite di beni tramite piattaforme digitali” prevede una nuova disciplina per la vendita di beni tramite piattaforme digitali che dovrà essere applicata fino al 31 dicembre 2020.
Si dispone che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale – una piattaforma, un portale o mezzi analoghi – la vendita a distanza di beni importati o la vendita a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea debba presentare una comunicazione, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da cui emergano i dati identificativi di ciascun fornitore, gli estremi della vendita posta in essere.
La comunicazione trimestrale ha il fine di monitorare e prevenire l’evasione legata al mondo delle transazioni on-line, è obbligatoria per gli anni 2019 e 2020, deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate e presenta le seguenti peculiarità:
- decorrenza: l’obbligo decorre dal mese di luglio 2019.
- scadenza: deve essere presentata entro il mese successivo a ciascun trimestre.
- oggetto: riguarda tutte le “vendite a distanza” di beni, sia che essi siano importati che venduti all’interno dell’Unione Europea.
Per ciascun fornitore nella nuova Comunicazione occorre indicare:
- i dati identificativi: denominazione, residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica.
- il numero totale delle unità vendute in Italia.
- il valore delle vendite, a scelta del contribuente, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Dall’articolo 13 del Decreto Crescita, emerge anche la responsabilità relativa al soggetto passivo che gestisce la piattaforma on-line. È a suo carico l’obbligo del versamento dell’IVA se non trasmette i dati presenti sulla piattaforma o li trasmette in modo incompleto qualora non riesca a dimostrare che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Dunque, il soggetto passivo gestore del mercato virtuale diventa anche debitore di imposta solo in relazione a determinate vendite per le quali non esegue l’iter connesso alla nuova comunicazione in modo corretto e completo.
Cogede
Ti informa
Segui cogedeconsulting.com e Iscriviti alla nostra Newsletter per rimanere sempre aggiornato
Seguici anche su:
Milano, 06/05/2019