Decreto Marzo: Cassa Integrazione

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

E’ prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane.

Il predetto trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS

I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Gli strumenti ordinari di flessibilità come ferie residue e maturate, permessi, banca ore, non rappresentano causa ostativa per la presentazione della richiesta.

La cassa integrazione ordinaria, ricordiamo, riguarda le imprese appartenenti al settore dell’edilizia e dell’industria e ai lavoratori è garantita la corresponsione di un’indennità pari al 100% della retribuzione.

La domanda di cassa integrazione ordinaria o di accesso all’assegno ordinario potrà essere presentata con causale emergenza Covid-19, per tutte le riduzioni o sospensioni lavorative decorrenti dal 23 febbraio 2020. Verosimilmente l’INPS estenderà le istruzioni operative già fornite per i comuni della zona rossa.

L’accesso agli ammortizzatori sociali per le imprese danneggiate dal coronavirus non sarà subordinato al rispetto dei limiti previsti in via ordinaria e sarà semplificata la procedura, fermo restando gli obblighi di “informazione, consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica”.

L’assegno ordinario è concesso per i periodi intercorrenti tra il 23 febbraio 2020 e fino al mese di agosto 2020 anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

La cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale Covid-19 per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

L'indennità è pari all'80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Gli strumenti ordinari di flessibilità come ferie residue e maturate, permessi, banca ore, non rappresentano causa ostativa per la presentazione della richiesta.

 

Milano, 18/03/2020

Cogede
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