Detrazione per Investimenti in StartUp e PMI
Scatta anche sotto il profilo operativo la detrazione fiscale del 50% per chi investe in startup e PMI innovative: a individuare le regole ed il perimetro dei beneficiari della nuova agevolazione è il decreto attuativo del MISE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2021.
L'importo massimo dell'investimento detraibile per le startup innovative è fissato a 100mila euro per periodo d'imposta, con vincolo di mantenimento per almeno tre anni pena la decadenza dall'agevolazione. La somma sale a 300mila euro per gli investitori in PMI innovative.
In entrambi i casi, la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche spetta per gli investimenti nel capitale sociale di una o più PMI o startup innovative, direttamente o indirettamente.
L'agevolazione, introdotta dal decreto "Rilancio", è parte delle misure di rafforzamento del sistema delle startup innovative.
Sarà predisposta una piattaforma informatica ad hoc per la presentazione della domanda da parte dell'impresa beneficiaria, prima dell'effettuazione dell'investimento detraibile al 50% da parte del soggetto investitore.
La piattaforma denominata “Incentivi fiscali in regime de minimis per gli investimenti in startup e PMI innovative” consentirà di trasmettere la domanda, nella forma di dichiarazione sostitutiva, contenente:
- gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
- l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
- l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.
Per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020 sarà prevista una finestra separata per l'invio della domanda da parte delle imprese, dal 1 marzo al 30 aprile 2021, che consentirà di trasmettere i dati utili anche dopo aver effettuato l'investimento.
Si parte poi con le regole ordinarie, disciplinate dal decreto del MISE e del MEF, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2021.
A norma del decreto attuativo, l'agevolazione fiscale consiste:
- in una detrazione dall'imposta lorda del 50% dell'investimento effettuato in startup innovative, fino ad un massimo di 100mila euro all'anno, e per un ammontare pari quindi a un massimo di 50mila euro;
- in una detrazione dall'imposta lorda del 50% dell'investimento effettuato in PMI innovative, fino ad un massimo di 300mila euro all'anno, per un ammontare di detrazione complessivo non superiore a 150mila euro.
Per gli investimenti che superano i precedenti limiti, sulla parte eccedente ed in ciascun periodo d’imposta, si potrà detrarre un importo pari al 30% dell'eccedenza, nel limite di 200mila euro in tre esercizi finanziari. Se la detrazione spettante supera l'imposta lorda, è ammesso il riporto dell'eccedenza nel periodo d'imposta successivo, per un massimo di tre anni.
Il soggetto investitore, per poter beneficiare della detrazione IRPEF, effettua l'investimento agevolato in una o più imprese beneficiarie, startup innovative o PMI innovative regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.
Sono detraibili sia gli investimenti effettuati direttamente nel capitale sociale delle imprese e delle startup innovative che quelli effettuati indirettamente, tramite organismi di investimento collettivi del risparmio.
Restano esclusi dalle agevolazioni gli investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo a partecipazione pubblica, e quelli effettuati in startup o PMI innovative che operano nei settori esplicitamente esclusi, fra cui le imprese del settore pesca e acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli.
L'accesso alla detrazione fiscale del 50% per i soggetti investitori è subordinato al mantenimento dell'investimento per almeno tre anni.
L'agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle startup innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste dal dl 179/2012.
Per le startup innovative o PMI innovative non residenti, che esercitano nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni.
Milano, 24/02/2021
Cogede
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