Detrazione strumenti didattici
Finalmente è stata introdotta la detrazione del 19% per l'acquisto di strumenti didattici per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
Per chi?
La detrazione del 19% è ammessa sia per i figli che per gli altri familiari a carico, che chiaramente dovranno essere affetti da DSA opportunammente certificato e potrà essere richiesta con il modello 730 o Redditi 2019.
Quali documenti servono per la detrazione
A partire dal gennaio 2018 (dichiarazione 2019), per poter beneficiare dell’agevolazione, la spesa sostenuta deve essere certificata con fattura o scontrino fiscale “parlante” (cioè deve essere presente il codice fiscale della persona affetta da DSA e la tipologia del prodotto acquistato) e deve essere allegata con il certificato medico che dimostri il reale collegamento funzionale con il bene acquistato che deve essere opportunamente identificato ed essere realmente utilizzato per lo scopo di agevolazione didattica per il disturbo dell’apprendimento diagnosticato risultante dalla certificazione.
Per quali beni è possibile usufruire della detrazione del 19%
Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
Rientrano fra i beni detraibili i computer opportunamente predisposti per agevolare tali soggetti ad accedere alle informazione e alla cultura e agevolare taluni soggetti.
Milano, 09/04/2018
Team Cogede Consulting
Il Commercialista di Milano e di Pavia