Detrazioni ristrutturazione senza CILA

L'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 287/2019, fornisce chiarimenti sulla possibilità di detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia senza CILA. 

La risposta nasce in seguito a un interpello di un privato, che nel compiere dei lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici non ha predisposto e la CILA, la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico. Di conseguenza il CAF ha deciso di non consentire la detrazione delle spese dalla dichiarazione dei redditi del suddetto privato. 

Nella circolare n. 13/E del 2019 è stato confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.

Gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici rientrando tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR. Perciò in base ai vigenti regolamenti edilizi, essi non necessitano di effettuare alcuna comunicazione (CILA) se non una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ove indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.

Milano, 26.08.2019

Cogede
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