Esoneri Contributivi

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L’esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate successivamente all’entrata in vigore del DECRETO AGOSTO ed entro il 31 dicembre 2020, a prescindere dall’età anagrafica dei lavoratori.

I datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e di quello domestico, possono beneficiare dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione e nel limite massimo di 8.060 euro annui

L’esonero contributivo in esame si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON UTILIZZANO LA CASSA INTEGRAZIONE

Il decreto- legge "Agosto" prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali  nel caso non si richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione.

In particolare la norma prevede che siano esonerati dal  versamento dei contributi previdenziali a loro carico i datori di lavoro privati, che non chiedono il rinnovo dei trattamenti di cassa integrazione già fruiti a  maggio , giugno e luglio  2020   per un periodo massimo di quattro mesi,  entro il 31 dicembre 2020.

Sono esclusi i premi e  contributi dovuti all’INAIL.

L'esonero comporta l'applicazione del  divieto di licenziamento  collettivo e per giustificato motivo oggettivo. L'eventuale violazione comporta la revoca dall’esonero contributivo concesso  con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

 

Milano, 25/09/2020

Cogede
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