Esterometro: Chi, Cosa, Quando

In vista della scadenza del 30 Aprile, si ricorda ai contribuenti di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, o di inviarci al più presto, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per gli acquisti da fornitori esteri non stabiliti in Italia, ma identificati direttamente o mediante nomina di rappresentante fiscale, è comunque obbligatoria la compilazione dell'esterometro, sempre che non ci sia una bolletta doganale.

Si ricorda che i contribuenti italiani, per evitare di compilare l'esterometro, possono emettere al soggetto estero fattura elettronica, indicando come codice destinatario "XXXXXXX" e proseguendo la numerazione progressiva del registro delle vendite. In tal caso dovranno rilasciare al cliente estero copia cartacea con attestazione della conformità all'originale informatico.

Brexit   

Qualora il Regno Unito si decidesse a uscire dall’UE gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti IVA italiani presso soggetti del Regno Unito dovranno essere inclusi nella comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (salvo l'esistenza di una bolla doganale).

Intrastat

Gli obblighi in tema di Intrastat sono invariati nel 2019 e sono scollegati da quelli inerenti l'esterometro: chi ad es. presenta i modelli Intrastat con periodicità trimestrale, deve comunque presentare l'Intrastat del primo trimestre 2019 entro il 26 aprile 2019.

I Forfettari

Dall’esterometro sono esclusi i soggetti in regime forfettario ma sono tenuti alla presentazione dei modelli Intrastat, in relazione:
- alle prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato dell’Unione europea;
- agli acquisti intracomunitari, qualora nell’anno solare precedente o in quello in corso detti acquisti siano stati di ammontare superiore a 10.000 euro, fermo restando il più elevato limite minimo di 200.000 euro trimestrali ai fini della comunicazione degli acquisti Intra di beni.

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Milano, 15/04/2019