Fattura elettronica nuovi chiarimenti

La fatturazione elettronica non smette mai di arricchirsi di nuove regole e modalità operative.

Cogede Consulting è lieta di tenervi sempre aggiornati sulle ultime novità:

Data di detraibilità Iva

Ad esempio non tutti sanno che l’Iva diventa detraibile, a partire dalla data di ricezione della fattura.

Se l’SDI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione effettiva del file è quella che decreterà la possibilità di detrarre l’iva. La data di emissione della fattura non è sufficiente per determinare la data per la quale l’Iva diventa detraibile. Anche perché le due date possono essere parecchi discordanti fra loro.

Fattura elettronica nei confronti di stranieri

La fattura elettronica verso consumatori stranieri privi di identificativo fiscale italiano, consente di evitare di dover trasmettere i dati di tale fattura tramite esterometro.

La fattura elettronica dovrà però essere compilata nel seguente modo:

Nel campo “Codice destinatario” i 7 caratteri “XXXXXXX”;

nella sezione “IdFiscaleIVA” del blocco “Cessionario/Committente”, ovvero nell’intestazione della fattura ovvero nell’anagrafica del cliente, deve essere specificato il codice Stato estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code); nel campo “IdCodice”, ovvero partita iva, un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità);

se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche il campo “CodiceFiscale” con il medesimo valore riportato nel campo “IdCodice”.

Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente va indicata la nazione di appartenenza (non è necessario compilare la Provincia) e il campo CAP va compilato con il valore generico “00000”. È possibile utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

Milano, 29/07/2019

Cogede

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