Fatture elettroniche e beni in deposito IVA
La regola impone che Le autofatture, emesse per l'estrazione dei beni da un deposito IVA, possono essere sia analogiche sia elettroniche extra SdI.
L' obbligo di fattura elettronica sussiste solo nel solo caso in cui il bene, estratto dall'operatore italiano, durante la permanenza nel deposito, sia stato oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore.
Questa la precisazione dell l’Agenzia dell’Entrate con la risposta a interpello n. 142 del 2019, con cui ha fornito chiarimenti sull'argomento.
Come sappiamo, dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
Ora nel momento in cui il valore del bene è stato modificato in quanto oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, sarà necessario rispettare l'obbligo di fattura elettronica via SdI per il suddetto bene estratto dall'operatore italiano dal deposito.
Cogede
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Milano, 17/09/2019