Fringe Benefit

La concessione di autovetture ai dipendenti come fringe benefit ha un diverso impatto fiscale in capo al soggetto utilizzatore e all’impresa concedente a seconda della tipologia di utilizzo: personale, aziendale o promiscuo.

L’utilizzo esclusivamente aziendale

- in capo al dipendente non ha alcuna rilevanza fiscale, dato che il dipendente non trae alcun beneficio dall’uso personale dell’auto;

- in capo all'impresa: operano i limiti generici di deducibilità per autovetture e autocaravan

L’utilizzo esclusivamente personale

Vediamo quale è il trattamento fiscale:

- in capo al dipendente costituisce reddito di lavoro dipendente 

- in capo all’impresa costituendo reddito imponibile per il dipendente, il veicolo aziendale utilizzato esclusivamente a fini personali dal lavoratore è per l’impresa concedente un onere per prestazioni di lavoro dipendente.

L’utilizzo promiscuo da parte del dipendente e dell’impresa

L'ipotesi più praticata è quella della concessione dell'autovettura (e, più in generale, del

- in capo al dipendente costituisce fringe benefit il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto o corrisposto dal dipendente

- trattamento in capo all’impresa i relativi costi sono deducibili nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

 

Milano, 19/06/2020

 

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