Gli esonerati dallo scontrino elettronico
Lo scontrino elettronico si avvicina, dal 1 Gennaio 2020 chi produce scontrini e ricevute cartacee dovrà adeguarsi obbligatoriamente per l'invio telematico dei corrispettivi.
Si potrà usare una cassa, collegata a internet, opportunamente adattata per assolvere l'obbligo telematico o in alternativa si potrà usare il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate che consente la compilazione online dei corrispettivi. Se si intende utilizzare il servizio gratuito dell'Agenzia delle entrate sarà necessario essere in possesso, o farne richiesta, delle credenziali e del Pin per accedere alla propria sezione riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
In ogni caso vi consigliamo caldamente o di preoccuparvi di attivare tutto ciò che serve con almeno un paio di mesi di anticipo.
Gli esonerati dallo scontrino elettronico
Se vi state chiedendo se sarete obbligati ad assolvere a questo obbligo sappiate che se appartenete a una delle seguenti categorie ne sarete esonerati:
saranno esclusi dall'obbligo i tabaccai e tutti coloro che vendono beni dai Monopoli di Stato. Esclusi anche i benzinai per i “pieni” ai clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione. Esclusi i produttori agricoli, fumisti, notai in caso di prestazioni che prevedono onorari e diritti) e i giornalai. Sono anche esclusi chi effettua
- cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali,
- somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere,
- cessioni di cartoline e souvenir da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate.
Sanzioni
Chi non si adegua rischia pesantissime sanzioni, pari al 100% dell’imposta relativa. Se il comportamento persiste per un quinquennio si andrà in contro alla sospensione dell’attività.
Milano, 28.08.2019
Cogede
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