IMU: Casi in cui si può Pagare al 50%
L'IMU può arrivare a dimezzarsi tramite autocertificazione.
Per gli immobili inagibili e, di fatto, non utilizzati, i contribuenti possono infatti attestare tali condizioni e richiedere al comune la tassazione ridotta al 50% per tutto il periodo durante il quale sussistono le predette condizioni.
In forza delle attuali disposizioni normative vigenti in materia di IMU, le condizioni di inagibilità o inabitabilità del fabbricato devono essere accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.
Esiste tuttavia sempre la possibilità per quest'ultimo di presentare una dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti l'impossibilità di utilizzare l'immobile.
Una recentissima sentenza della Cassazione, ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale in materia, ha individuato alcuni aspetti che possono ritenersi ormai pacifici in materia.
La Suprema Corte ha fra le altre cose ribadito che, nell'ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta locale va ridotta al 50% e nel caso in cui tali condizioni di inagibilità o inabitabilità, accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente, permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, quando sussistano le medesime condizioni di fatto.
Inoltre, nelle situazioni in cui lo stato di inagibilità del fabbricato sia noto al comune, è da escludersi il pagamento dell'IMU in misura integrale anche nel caso in cui il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% in base al principio di collaborazione e buona fede alla base dei rapporti tra ente impositore e contribuente alla luce dello statuto del contribuente.
Le situazioni di inutilizzabilità degli immobili sono più frequenti di quanto non si immagini, in particolare nell'ambito delle vendite concorsuali o nelle esecuzioni immobiliari.
Nel fallimento, ad esempio, l'IMU è dovuta dalla curatela per tutto il periodo che va dall'apertura della procedura concorsuale all'aggiudicazione del bene a terzi. L'imposta municipale maturata nel corso della procedura fallimentare gode di un particolare regime preferenziale in virtù del quale deve essere corrisposta dal curatore anteponendo gli interessi del gettito comunale a quelli della massa dei creditori.
È comunque molto frequente, per tutta una serie di motivi, che nel corso della procedura gli immobili restino inutilizzati con relativo distacco delle forniture essenziali anche per evitare inutili aggravi di costi sulla procedura.
In tutte queste situazioni, spesso rilevabili anche dalla perizia giurata del tecnico nominato dal tribunale all'apertura della procedura concorsuale, il curatore, attraverso quella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiamata nella sentenza, può chiedere al comune la riduzione del 50% dell'IMU dovuta per l'intero periodo concorsuale o per l'arco temporale nel quale le condizioni di inutilizzabilità di fatto dell'immobile si sono verificate.
Nel caso in cui il comune dovesse respingere l'istanza del curatore si può aprire uno scenario decisamente complicato.
Essendo infatti il curatore responsabile del pagamento dell'imposta comunale, la decisione di corrispondere l'IMU in misura ridotta potrebbe esporre la procedura ad un accertamento da parte dell'ufficio tributi del comune, con conseguenti spese per la difesa tecnica da mettere a carico della procedura fallimentare.
Milano, 17/02/2021
Cogede
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